Art. 2. L'art. 15 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 luglio 1984, n. 17 e' sostituito dal seguente: "Art. 15. (Piano di distribuzione territoriale delle biblioteche centro di sistema). - 1. Le localita' sedi di biblioteca centro di sistema per il gruppo linguistico tedesco sono attualmente le seguenti: Bressanone, Brunico, Merano, Egna e Silandro. 2. Le localita' sedi di biblioteca centro di sistema per il gruppo linguistico italiano sono attualmente le seguenti: Bressanone, Brunico, Egna, Laives, Merano e Vipiteno". ------------------------------------------------------- "ALLEGATO B REGOLAMENTO-TIPO PER LE BIBLIOTECHE LOCALI CON FUNZIONI DI BIBLIOTECHE CENTRO DI SISTEMA (Paragrafo) 1 Istituzione - Denominazione - Ente gestore 1. Ai sensi della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, di seguito denominata legge sulle biblioteche, e' istituita con sede a (indicare frazione o quartiere e comune) una biblioteca pubblica locale sotto la denominazione " ...................................." (indicare la denominazione ufficiale della biblioteca, che abbia possibilmente attinenza con il rispettivo bacino di utenza), combinata con la biblioteca della Scuola .......................... (indicare solo se tale combinazione esiste). 2. Ente gestore della biblioteca e' ............................ (nome dell'ente, istituzione o consorzio). 3. Il bacino naturale di utenza della biblioteca locale comprende il territorio di .................................................. (indicare comune/i, localita', frazione/i o quartiere/i). 4. Con deliberazione della giunta provinciale n. .............. del.................. del................... alla biblioteca pubblica locale sono state conferite le funzioni di biblioteca centro di sistema. Il bacino di utenza della biblioteca centro di sistema comprende, ai sensi dell'art. 27, decimo comma della legge sulle biblioteche e in base a quanto definito con la sopracitata deliberazione della giunta provinciale, il territorio . . . . . . . (Paragrafo) 2 "Finalita' e compiti della biblioteca 1. La biblioteca persegue, come unita' del sistema bibliotecario provinciale, lo scopo di mettere a disposizione e di fornire alla popolazione del suo bacino di utenza libri e altro materiale informativo nonche' mezzi audiovisivi e di assolvere compiti di animazione culturale nell'ambito dei compiti istituzionali della biblioteca, al fine di favorire la formazione di base, l'educazione permanente e la libera formazione del pensiero, nonche' di promuovere la lettura e la creativita' personale. 2. Si annoverano tra i compiti della biblioteca in particolare i seguenti: a) mettere a disposizione degli utenti per il prestito e/o la consultazione libri per bambini e per ragazzi, opere di narrativa e divulgative, opere di consultazione, periodici e mezzi audiovisivi; b) intraprendere iniziative promozionali ed educative per l'utilizzazione della biblioteca, per la lettura e per l'uso critico degli strumenti audiovisivi in modo particolare con un qualificato servizio di informazione e di consulenza e con iniziative opportune; c) assicurare con idonee iniziative il servizio ai cittadini in qualche modo svantaggiati, quali gli anziani, gli ammalati e gli handicappati; d) favorire la collaborazione e il coordinamento della propria attivita' con altre biblioteche operanti nel bacino di utenza con particolare riguardo alle biblioteche scolastiche; e) addivenire ad un comune utilizzo dei rispettivi arredamenti e patrimoni (non sussiste se non si tratta di una biblioteca combinata, ai sensi dell'art. 21, secondo comma della legge sulle biblioteche). 3. Nelle sue funzioni di biblioteca centro di sistema, la biblioteca ha il compito, nell'ambito di un sistema bibliotecario a livello comunale o circondariale, di fornire alle biblioteche di confluenza la necessaria collaborazione e assistenza. In particolare: a) procura materiale bibliografico specifico dalle proprie dotazioni o da quelle delle biblioteche provinciali; b) procura fondi bibliografici integrativi; c) fornisce consulenza e promuove il coordinamento degli acquisti dei libri/media; d) cura il servizio di informazione bibliografica; e) raccoglie le pubblicazioni piu' rilevanti specificamente attinenti al territorio di competenza; f) fornisce servizi, soprattutto di natura consultiva, inerenti alla gestione bibliotecaria e alla catalogazione dei fondi bibliografici e dei mezzi audiovisivi alle biblioteche del territorio di competenza; g) collabora nelle attivita' promozionali. (Paragrafo) 3 Strutture della biblioteca 1. (Vale solo per le biblioteche locali gestite da enti pubblici): Per la realizzazione delle sue finalita' e dei suoi compiti, la biblioteca dispone, ai sensi dell'art. 18, quinto comma della legge sulle biblioteche, delle seguenti strutture (indicare sede principale nonche' eventuali succursali, punti di prestito e sale di pubblica lettura): 1. .............................. a .................... (indirizzo) 2. .............................. a .................... (indirizzo) 3. .............................. a .................... (indirizzo) 4. .............................. a .................... (indirizzo) oppure (vale solo per le biblioteche locali gestite non da enti pubblici): Per la realizzazione delle sue finalita' e dei suoi compiti, la biblioteca dispone, ai sensi dell'art. 18, quinto comma della legge sulle biblioteche, della seguente sede principale: ................................... a .................. (indirizzo) Il consiglio di biblioteca puo' istituire e sopprimere le succursali, i punti di prestito e le sale di pubblica lettura. (Paragrafo) 4 Organi 1. Gli organi della biblioteca sono: a) il consiglio di biblioteca; b) il presidente del consiglio di biblioteca; c) il collegio dei revisori dei conti (escluso il caso in cui il gestore della biblioteca sia un ente pubblico). (Paragrafo) 5 Nomina, composizione e durata in carica del consiglio di biblioteca 1. L'ente gestore nomina nel consiglio di biblioteca, ai sensi dell'art. 23 della legge sulle biblioteche: n. .......... (fino a tre) membri come propri rappresentanti; n. .......... (fino a tre) rappresentanti designati dalla scuola del locale bacino di utenza, uno per ogni grado di istruzione; n. .......... (complessivamente non piu' di due) rappresentanti designati dal comune/i del locale bacino di utenza, nonche'; n. .......... (complessivamente non piu' di due) rappresentanti designati dal/i consiglio/i pastorale/i parrocchiale/i del locale bacino di utenza. L'ente gestore nomina comunque non piu' di tre membri in propria rappresentanza. 2. Il consiglio di biblioteca si costituisce comunque, qualora, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, le designazioni previste ai sensi del primo comma non siano pervenute. In tal caso l'ente gestore provvede anche alla designazione di tali rappresentanti. 3. Fanno inoltre parte del consiglio di biblioteca, quali membri di diritto e a solo titolo consultivo, il responsabile di biblioteca, nonche' i responsabili delle succursali e dei punti di prestito. 4. Il consiglio di biblioteca di una biblioteca locale con le funzioni di biblioteca centro di sistema coopta fino a tre membri in qualita' di esperti, nonche' da tre a cinque rappresentanti delle biblioteche del proprio bacino di utenza come ulteriori membri ai sensi dell'art. 23, quarto e quinto comma della legge sulle biblioteche. 5. (Vale solo nel caso di biblioteca combinata ai sensi dell'art. 21, comma secondo della legge sulle biblioteche): Considerato che si tratta di una biblioteca scolastica combinata con una biblioteca locale (sede principale o succursale), fanno parte di diritto del consiglio di biblioteca n. ......... (fino a tre) rappresentanti della/e scuola/e nominati dal rispettivo capo di istituto. 6. La durata in carica del consiglio di biblioteca e' di 5 anni dalla rispettiva nomina. In caso di decadenza durante il quinquennio degli organi collegiali degli enti che designano i componenti del consiglio di biblioteca, tali membri possono essere surrogati dai rappresentanti di nuova designazione. Fino a nuova nomina rimane in carica il consigliere uscente. 7. Il componenente che manca per tre volte consecutive dal consiglio di biblioteca senza giustificato motivo, e' dichiarato decaduto e sostituito dall'organo collegiale che aveva effettuato la designazione dello stesso. (Paragrafo) 6 Compiti del consiglio di biblioteca 1. Al consiglio di biblioteca e' attribuita la gestione amministrativa generale, l'organizzazione e la conduzione culturale della biblioteca in rapporto ai suoi compiti di biblioteca locale e di biblioteca centro di sistema. 2. Al consiglio di biblioteca spetta in particolare: a) eleggere nella prima seduta in seno ai propri membri il presidente, che rappresenta legalmente la biblioteca; b) di predisporre e approvare il bilancio preventivo e le sue eventuali variazioni, nonche' il conto consuntivo (questo compito non esiste nel caso in cui il gestore della biblioteca sia un ente pubblico oppure nel caso di biblioteche combinate, relativamente ai mezzi finanziari, che vengono amministrati dagli organi collegiali della/e scuola competente/i); c) determinare i criteri per la scelta e approvare il piano per l'acquisto dei libri - ivi inclusi i relativi titoli - e di altre dotazioni. Nel rispetto dei suddetti criteri, la scelta dei libri puo' essere delegata anche al responsabile di biblioteca (questo compito non sussiste nel caso di biblioteche combinate per le dotazioni acquistate con i mezzi della/e scuola/e); d) adottare il regolamento di utenza e determinare gli orari di apertura al pubblico; e) istituire o sopprimere le succursali, i punti di prestito e le sale di pubblica lettura (questo compito non sussiste nel caso che il gestore della biblioteca sia un ente pubblico); f) programmare l'attivita' della biblioteca e promuovere manifestazioni culturali per i propri fini istituzionali; g) esercitare il controllo generale sul funzionamento della biblioteca; h) deliberare l'assunzione e la retribuzione del personale nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 24, quarto comma della legge sulle biblioteche (questo compito non sussiste nel caso che il gestore della biblioteca sia un ente pubblico). 3. Il consiglio di biblioteca e' convocato almeno due volte all'anno; viene ulteriormente convocato dal presidente in caso di necessita' o su richiesta scritta di almeno due membri del consiglio stesso. (Paragrafo) 7 Il presidente del consiglio di biblioteca 1. Il presidente e' responsabile dell'attuazione dei compiti e delle deliberazioni del consiglio di biblioteca, rappresenta legalmente la biblioteca nell'ambito delle attribuzioni del consiglio di biblioteca, convoca il consiglio ogni qualvolta lo ritiene necessario. Il presidente adotta i provvedimenti d'urgenza, che devono essere sottoposti al consiglio di biblioteca per la ratifica nella prima seduta successiva e comunque entro trenta giorni; e' autorizzato a riscuotere i pagamenti e a rilasciare quietanza. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci un membro del consiglio di biblioteca da lui delegato. (Paragrafo) 8 Collegio dei revisori (Il presente paragrafo non si applica nel caso che il gestore della biblioteca sia un ente pubblico). 1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri, nominati dall'ente gestore per la durata in carica del consiglio di biblioteca. Essi eleggono nel proprio seno il presidente. 2. Il collegio dei revisori compie tutte le verifiche necessarie per garantire una regolare amministrazione della biblioteca e riferisce all'ente gestore annualmente, compilando in merito una relazione da allegare al conto consuntivo. (Paragrafo) 9 Il responsabile di biblioteca 1. Il responsabile di biblioteca adempie ai propri compiti in considerazione delle funzioni della biblioteca come biblioteca locale e biblioteca centro di sistema. Il responsabile di biblioteca: a) coordina i servizi di biblioteca; b) svolge il servizio di segreteria per il consiglio di biblioteca, da' attuazione, secondo le indicazioni del presidente, alle decisioni del consiglio di biblioteca; c) provvede alla scelta e all'acquisto del materiale librario e informativo nel rispetto di quanto stabilito dal consiglio di biblioteca: va comunque garantita la possibilita' di acquisto immediato delle novita' sulla base dei criteri indicati dal consiglio di biblioteca; d) provvede all'inventariazione, alla classificazione e alla catalogazione del materiale bibliografico, informativo e audiovisivo; e) organizza i servizi di prestito e di consulenza al pubblico; f) provvede ai compiti statistici sul funzionamento della biblioteca; g) collabora con le persone adibite alla biblioteca scolastica (non si applica se non si tratta di biblioteca combinata). 2. Esercita inoltre tutte le mansioni connesse con il funzionamento della biblioteca e non espressamente attribuite al consiglio di biblioteca. 3. I responsabili per le sedi succursali e per i punti di prestito osservano analogamente, per lo svolgimento della loro attivita', i compiti sopra elencati. 4. I responsabili di biblioteca devono acquisire la formazione professionale di base richiesta dalla legge sulle biblioteche all'art. 24, comma sesto, e sono tenuti ad aggiornarsi costantemente. (Paragrafo) 10 Patrimonio, finanziamento 1. I beni mobili e immobili messi a disposizione dell'ente gestore o acquisiti tramite acquisto, donazione, contratti di prestito o altri accordi o a qualsisi altro titolo sono destinati al raggiungimento delle finalita' e all'espletamento dei compiti della biblioteca. 2. Per la copertura delle spese relative all'istituzione, alla ristrutturazione, al funzionamento e all'attivita' della biblioteca vengono utilizzati: mezzi finanziari propri dell'ente gestore; contributi di enti pubblici e/o di istituzioni private; ogni altra entrata della biblioteca (redditi di eventuali donazioni, lasciti ed altre elargizioni, eventuali corrispettivi per le utenze, le more e le mediazioni, ecc.). (Paragrafo) 11 Esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario della biblioteca coincide con l'anno solare. (Paragrafo) 12 Scioglimento della biblioteca 1. In caso di scioglimento della biblioteca l'ente gestore decide in merito alla destinazione del patrimonio, nel rispetto di eventuali diritti e doveri. 2. Il patrimonio specifico della biblioteca (libri/media, attrezzature bibliotecarie e simili) deve essere destinato ad altra struttura bibliotecaria della provincia di Bolzano, sentita la competente consulta provinciale per le biblioteche".