Art. 2.
 
   L'art.  15  del decreto del presidente della giunta provinciale 11
luglio 1984, n. 17 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  15.  (Piano di distribuzione territoriale delle biblioteche
centro di sistema). - 1. Le localita' sedi di  biblioteca  centro  di
sistema  per  il  gruppo  linguistico  tedesco  sono  attualmente  le
seguenti: Bressanone, Brunico, Merano, Egna e Silandro.
   2. Le localita' sedi di biblioteca centro di sistema per il gruppo
linguistico  italiano  sono  attualmente  le  seguenti:   Bressanone,
Brunico, Egna, Laives, Merano e Vipiteno".
      -------------------------------------------------------
                                                          "ALLEGATO B
 
       REGOLAMENTO-TIPO PER LE BIBLIOTECHE LOCALI CON FUNZIONI
                   DI BIBLIOTECHE CENTRO DI SISTEMA
                            (Paragrafo) 1
              Istituzione - Denominazione - Ente gestore
 
   1. Ai sensi della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, di
seguito denominata legge sulle biblioteche, e' istituita con sede a
(indicare  frazione  o  quartiere  e  comune) una biblioteca pubblica
locale sotto la denominazione " ...................................."
(indicare  la  denominazione  ufficiale  della  biblioteca, che abbia
possibilmente  attinenza  con  il  rispettivo  bacino   di   utenza),
combinata con la biblioteca della Scuola  ..........................
(indicare solo se tale combinazione esiste).
   2. Ente gestore della biblioteca e'  ............................
(nome dell'ente, istituzione o consorzio).
   3.  Il bacino naturale di utenza della biblioteca locale comprende
il territorio di  ..................................................
(indicare comune/i, localita', frazione/i o quartiere/i).
   4. Con deliberazione della giunta provinciale n.   ..............
del.................. del................... alla biblioteca pubblica
locale sono state conferite  le  funzioni  di  biblioteca  centro  di
sistema.  Il  bacino  di  utenza  della  biblioteca centro di sistema
comprende, ai sensi dell'art. 27,  decimo  comma  della  legge  sulle
biblioteche   e   in  base  a  quanto  definito  con  la  sopracitata
deliberazione della giunta provinciale, il territorio  . . . . . . .
 
                            (Paragrafo) 2
                "Finalita' e compiti della biblioteca
 
   1.  La  biblioteca persegue, come unita' del sistema bibliotecario
provinciale, lo scopo di mettere a disposizione  e  di  fornire  alla
popolazione  del  suo  bacino  di  utenza  libri  e  altro  materiale
informativo nonche' mezzi  audiovisivi  e  di  assolvere  compiti  di
animazione  culturale  nell'ambito  dei  compiti  istituzionali della
biblioteca, al fine di favorire la formazione di  base,  l'educazione
permanente e la libera formazione del pensiero, nonche' di promuovere
la lettura e la creativita' personale.
   2.  Si  annoverano tra i compiti della biblioteca in particolare i
seguenti:
     a)  mettere  a  disposizione degli utenti per il prestito e/o la
consultazione libri per bambini e per ragazzi, opere di  narrativa  e
divulgative, opere di consultazione, periodici e mezzi audiovisivi;
     b)   intraprendere  iniziative  promozionali  ed  educative  per
l'utilizzazione della biblioteca, per la lettura e per l'uso  critico
degli  strumenti  audiovisivi  in modo particolare con un qualificato
servizio di informazione e di consulenza e con iniziative opportune;
     c)  assicurare con idonee iniziative il servizio ai cittadini in
qualche modo svantaggiati, quali gli  anziani,  gli  ammalati  e  gli
handicappati;
     d)  favorire  la collaborazione e il coordinamento della propria
attivita' con altre biblioteche operanti nel  bacino  di  utenza  con
particolare riguardo alle biblioteche scolastiche;
     e) addivenire ad un comune utilizzo dei rispettivi arredamenti e
patrimoni (non sussiste se non si tratta di una biblioteca combinata,
ai  sensi dell'art. 21, secondo comma della legge sulle biblioteche).
   3.  Nelle  sue  funzioni  di  biblioteca  centro  di  sistema,  la
biblioteca ha il compito, nell'ambito di un sistema  bibliotecario  a
livello  comunale  o  circondariale,  di  fornire alle biblioteche di
confluenza la necessaria collaborazione e assistenza. In particolare:
     a)  procura  materiale  bibliografico  specifico  dalle  proprie
dotazioni o da quelle delle biblioteche provinciali;
     b) procura fondi bibliografici integrativi;
     c)   fornisce  consulenza  e  promuove  il  coordinamento  degli
acquisti dei libri/media;
     d) cura il servizio di informazione bibliografica;
     e)  raccoglie  le  pubblicazioni  piu'  rilevanti specificamente
attinenti al territorio di competenza;
     f)  fornisce servizi, soprattutto di natura consultiva, inerenti
alla  gestione  bibliotecaria  e   alla   catalogazione   dei   fondi
bibliografici e dei mezzi audiovisivi alle biblioteche del territorio
di competenza;
     g) collabora nelle attivita' promozionali.
 
                            (Paragrafo) 3
                      Strutture della biblioteca
 
   1. (Vale solo per le biblioteche locali gestite da enti pubblici):
   Per  la  realizzazione  delle sue finalita' e dei suoi compiti, la
biblioteca dispone, ai sensi dell'art. 18, quinto comma  della  legge
sulle biblioteche, delle seguenti strutture (indicare sede principale
nonche' eventuali succursali, punti di prestito e  sale  di  pubblica
lettura):
1. .............................. a ....................  (indirizzo)
2. .............................. a ....................  (indirizzo)
3. .............................. a ....................  (indirizzo)
4. .............................. a ....................  (indirizzo)
oppure
(vale solo per le biblioteche locali gestite non da enti pubblici):
   Per  la  realizzazione  delle sue finalita' e dei suoi compiti, la
biblioteca dispone, ai sensi dell'art. 18, quinto comma  della  legge
sulle biblioteche, della seguente sede principale:
................................... a ..................  (indirizzo)
   Il   consiglio  di  biblioteca  puo'  istituire  e  sopprimere  le
succursali, i punti di prestito e le sale di pubblica lettura.
 
                            (Paragrafo) 4
                                Organi
 
   1. Gli organi della biblioteca sono:
     a) il consiglio di biblioteca;
     b) il presidente del consiglio di biblioteca;
     c) il collegio dei revisori dei conti (escluso il caso in cui il
gestore della biblioteca sia un ente pubblico).
 
                            (Paragrafo) 5
               Nomina, composizione e durata in carica
                     del consiglio di biblioteca
 
   1.  L'ente  gestore  nomina  nel consiglio di biblioteca, ai sensi
dell'art. 23 della legge sulle biblioteche:
    n. .......... (fino a tre) membri come propri rappresentanti;
    n.  .......... (fino a tre) rappresentanti designati dalla scuola
del locale bacino di utenza, uno per ogni grado di istruzione;
    n.  ..........  (complessivamente non piu' di due) rappresentanti
designati dal comune/i del locale bacino di utenza, nonche';
    n.  ..........  (complessivamente non piu' di due) rappresentanti
designati dal/i consiglio/i  pastorale/i  parrocchiale/i  del  locale
bacino  di  utenza.  L'ente  gestore  nomina comunque non piu' di tre
membri in propria rappresentanza.
   2.  Il  consiglio  di biblioteca si costituisce comunque, qualora,
entro il termine di trenta giorni dalla  richiesta,  le  designazioni
previste  ai  sensi  del primo comma non siano pervenute. In tal caso
l'ente   gestore   provvede   anche   alla   designazione   di   tali
rappresentanti.
   3.  Fanno  inoltre parte del consiglio di biblioteca, quali membri
di diritto e a solo titolo consultivo, il responsabile di biblioteca,
nonche' i responsabili delle succursali e dei punti di prestito.
   4.  Il  consiglio  di  biblioteca  di una biblioteca locale con le
funzioni di biblioteca centro di sistema coopta fino a tre membri  in
qualita'  di  esperti,  nonche'  da tre a cinque rappresentanti delle
biblioteche del proprio bacino di utenza  come  ulteriori  membri  ai
sensi   dell'art.  23,  quarto  e  quinto  comma  della  legge  sulle
biblioteche.
   5.  (Vale solo nel caso di biblioteca combinata ai sensi dell'art.
21, comma secondo della legge sulle biblioteche):
   Considerato  che  si tratta di una biblioteca scolastica combinata
con una biblioteca locale (sede principale o succursale), fanno parte
di  diritto  del  consiglio  di  biblioteca n. ......... (fino a tre)
rappresentanti della/e  scuola/e  nominati  dal  rispettivo  capo  di
istituto.
   6.  La  durata  in carica del consiglio di biblioteca e' di 5 anni
dalla rispettiva nomina. In caso di decadenza durante il  quinquennio
degli  organi  collegiali  degli  enti che designano i componenti del
consiglio di biblioteca, tali membri  possono  essere  surrogati  dai
rappresentanti  di  nuova designazione. Fino a nuova nomina rimane in
carica il consigliere uscente.
   7.  Il  componenente  che  manca  per  tre  volte  consecutive dal
consiglio di biblioteca  senza  giustificato  motivo,  e'  dichiarato
decaduto  e sostituito dall'organo collegiale che aveva effettuato la
designazione dello stesso.
 
                            (Paragrafo) 6
                 Compiti del consiglio di biblioteca
 
   1.   Al   consiglio   di  biblioteca  e'  attribuita  la  gestione
amministrativa generale, l'organizzazione e la  conduzione  culturale
della  biblioteca  in rapporto ai suoi compiti di biblioteca locale e
di biblioteca centro di sistema.
   2. Al consiglio di biblioteca spetta in particolare:
     a)  eleggere  nella  prima  seduta  in  seno ai propri membri il
presidente, che rappresenta legalmente la biblioteca;
     b)  di  predisporre  e approvare il bilancio preventivo e le sue
eventuali variazioni, nonche' il conto consuntivo (questo compito non
esiste  nel  caso  in  cui  il  gestore  della biblioteca sia un ente
pubblico oppure nel caso di biblioteche combinate,  relativamente  ai
mezzi  finanziari,  che  vengono amministrati dagli organi collegiali
della/e scuola competente/i);
     c)  determinare i criteri per la scelta e approvare il piano per
l'acquisto dei libri - ivi inclusi i relativi titoli  -  e  di  altre
dotazioni.  Nel  rispetto  dei  suddetti criteri, la scelta dei libri
puo' essere delegata anche  al  responsabile  di  biblioteca  (questo
compito  non  sussiste  nel  caso  di  biblioteche  combinate  per le
dotazioni acquistate con i mezzi della/e scuola/e);
     d)  adottare il regolamento di utenza e determinare gli orari di
apertura al pubblico;
     e)  istituire  o sopprimere le succursali, i punti di prestito e
le sale di pubblica lettura (questo compito non sussiste nel caso che
il gestore della biblioteca sia un ente pubblico);
     f)   programmare   l'attivita'  della  biblioteca  e  promuovere
manifestazioni culturali per i propri fini istituzionali;
     g)  esercitare  il  controllo  generale  sul funzionamento della
biblioteca;
     h)  deliberare  l'assunzione e la retribuzione del personale nei
limiti delle proprie disponibilita' finanziarie e nel rispetto  delle
disposizioni  di  cui  all'art.  24,  quarto  comma della legge sulle
biblioteche (questo compito non sussiste  nel  caso  che  il  gestore
della biblioteca sia un ente pubblico).
   3.  Il  consiglio  di  biblioteca  e'  convocato  almeno due volte
all'anno; viene ulteriormente convocato dal  presidente  in  caso  di
necessita'  o su richiesta scritta di almeno due membri del consiglio
stesso.
 
                            (Paragrafo) 7
              Il presidente del consiglio di biblioteca
 
   1.  Il  presidente  e'  responsabile dell'attuazione dei compiti e
delle  deliberazioni  del  consiglio   di   biblioteca,   rappresenta
legalmente la biblioteca nell'ambito delle attribuzioni del consiglio
di  biblioteca,  convoca  il  consiglio  ogni  qualvolta  lo  ritiene
necessario.  Il  presidente  adotta  i  provvedimenti  d'urgenza, che
devono essere sottoposti al consiglio di biblioteca per  la  ratifica
nella  prima  seduta  successiva  e  comunque entro trenta giorni; e'
autorizzato a riscuotere i pagamenti e  a  rilasciare  quietanza.  In
caso  di  assenza  o  di  impedimento del presidente ne fa le veci un
membro del consiglio di biblioteca da lui delegato.
 
                            (Paragrafo) 8
                        Collegio dei revisori
 
   (Il  presente  paragrafo  non  si  applica nel caso che il gestore
della biblioteca sia un ente pubblico).
   1.  Il  collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri,
nominati dall'ente gestore per la durata in carica del  consiglio  di
biblioteca. Essi eleggono nel proprio seno il presidente.
   2.  Il  collegio dei revisori compie tutte le verifiche necessarie
per  garantire  una  regolare  amministrazione  della  biblioteca   e
riferisce  all'ente  gestore  annualmente,  compilando  in merito una
relazione da allegare al conto consuntivo.
 
                            (Paragrafo) 9
                    Il responsabile di biblioteca
 
   1.  Il  responsabile  di  biblioteca  adempie ai propri compiti in
considerazione delle funzioni della biblioteca come biblioteca locale
e biblioteca centro di sistema. Il responsabile di biblioteca:
     a) coordina i servizi di biblioteca;
     b)  svolge  il  servizio  di  segreteria  per  il  consiglio  di
biblioteca, da' attuazione, secondo le  indicazioni  del  presidente,
alle decisioni del consiglio di biblioteca;
     c)  provvede alla scelta e all'acquisto del materiale librario e
informativo  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dal  consiglio  di
biblioteca:   va  comunque  garantita  la  possibilita'  di  acquisto
immediato delle novita' sulla base dei criteri indicati dal consiglio
di biblioteca;
     d)  provvede  all'inventariazione,  alla  classificazione e alla
catalogazione del materiale bibliografico, informativo e audiovisivo;
     e) organizza i servizi di prestito e di consulenza al pubblico;
     f)  provvede  ai  compiti  statistici  sul  funzionamento  della
biblioteca;
     g)  collabora  con le persone adibite alla biblioteca scolastica
(non si applica se non si tratta di biblioteca combinata).
   2.   Esercita   inoltre   tutte   le   mansioni  connesse  con  il
funzionamento della biblioteca  e  non  espressamente  attribuite  al
consiglio di biblioteca.
   3. I responsabili per le sedi succursali e per i punti di prestito
osservano analogamente, per lo svolgimento della  loro  attivita',  i
compiti sopra elencati.
   4.  I  responsabili  di  biblioteca devono acquisire la formazione
professionale  di  base  richiesta  dalla  legge  sulle   biblioteche
all'art. 24, comma sesto, e sono tenuti ad aggiornarsi costantemente.
 
                            (Paragrafo) 10
                      Patrimonio, finanziamento
 
   1. I beni mobili e immobili messi a disposizione dell'ente gestore
o acquisiti tramite acquisto,  donazione,  contratti  di  prestito  o
altri   accordi   o   a  qualsisi  altro  titolo  sono  destinati  al
raggiungimento delle finalita' e all'espletamento dei  compiti  della
biblioteca.
   2.  Per  la  copertura  delle spese relative all'istituzione, alla
ristrutturazione, al funzionamento e all'attivita'  della  biblioteca
vengono utilizzati:
    mezzi finanziari propri dell'ente gestore;
    contributi di enti pubblici e/o di istituzioni private;
    ogni   altra  entrata  della  biblioteca  (redditi  di  eventuali
donazioni, lasciti ed altre elargizioni, eventuali corrispettivi  per
le utenze, le more e le mediazioni, ecc.).
 
                            (Paragrafo) 11
                        Esercizio finanziario
 
   1.  L'esercizio  finanziario  della biblioteca coincide con l'anno
solare.
 
                            (Paragrafo) 12
                    Scioglimento della biblioteca
 
   1.  In caso di scioglimento della biblioteca l'ente gestore decide
in merito alla destinazione del patrimonio, nel rispetto di eventuali
diritti e doveri.
   2.   Il   patrimonio   specifico  della  biblioteca  (libri/media,
attrezzature bibliotecarie e simili) deve essere destinato  ad  altra
struttura  bibliotecaria  della  provincia  di  Bolzano,  sentita  la
competente consulta provinciale per le biblioteche".