Art. 11.
                        Copertura finanziaria
 
  1.  Agli  oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si
provvede  con  la  legge  regionale  "Assestamento  del  bilancio  di
previsione  per  l'anno  finanziario 1987" ai sensi dell'art. 32- bis
della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificato dalla  legge
regionale 7 settembre 1982, n. 43.