Art. 11. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con la legge regionale "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987" ai sensi dell'art. 32- bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.