Art. 2.
                           Settore primario
 
   1. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre le determinazioni
applicative,  secondo  le  procedure  previste  dalle  vigenti  leggi
regionali  di  settore, per la realizzazione delle azioni a carattere
orizzontale previste dall'art. 4 della legge 8 novembre 1986, n.  752
"Legge  pluriennale  per  l'attuazione  di  interventi programmati in
agricoltura". A tale fine e' disposta una autorizzazione di spesa  di
L. 8.756 milioni per l'anno finanziario 1987 (cap. 11598).
   2.   Per   la   concessione   dell'indennita'   compensativa  agli
imprenditori agricoli secondo le modalita' stabilite dal  regolamento
Cee  n.  268/1975  e'  autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per
l'anno finanziario 1987 (cap. 14820).
   3.  La Giunta regionale e' autorizzata a concedere al Consorzio di
bonifica Medio Brenta  con  sede  a  Mirano,  ai  sensi  della  legge
regionale  13  gennaio  1976,  n.  3  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, un contributo straordinario di lire 3.400  milioni  per
l'anno 1987 per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del
bacino  tributario  del  collettore  "Cesenago"  e  l'ampliamento   e
potenziamento dell'impianto idrovoro di Malcontenta (cap. 10050).
   4.  In  ordine  alle  procedure  di  impegno, di liquidazione e di
erogazione della spesa di cui  al  comma  precedente  si  applica  la
normativa prevista dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.