Art. 2. Settore primario 1. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre le determinazioni applicative, secondo le procedure previste dalle vigenti leggi regionali di settore, per la realizzazione delle azioni a carattere orizzontale previste dall'art. 4 della legge 8 novembre 1986, n. 752 "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura". A tale fine e' disposta una autorizzazione di spesa di L. 8.756 milioni per l'anno finanziario 1987 (cap. 11598). 2. Per la concessione dell'indennita' compensativa agli imprenditori agricoli secondo le modalita' stabilite dal regolamento Cee n. 268/1975 e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1987 (cap. 14820). 3. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Medio Brenta con sede a Mirano, ai sensi della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, un contributo straordinario di lire 3.400 milioni per l'anno 1987 per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del bacino tributario del collettore "Cesenago" e l'ampliamento e potenziamento dell'impianto idrovoro di Malcontenta (cap. 10050). 4. In ordine alle procedure di impegno, di liquidazione e di erogazione della spesa di cui al comma precedente si applica la normativa prevista dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.