Art. 3. Edilizia sportiva degli enti locali 1. La legge regionale 28 agosto 1986, n. 40 "Interventi straordinari a sostegno dell'edilizia sportiva negli enti locali" e' rifinanziata per l'anno 1987 nella misura di lire 5.000 milioni utilizzando la partita di pari importo prevista al punto 16 della tabella n. 4 "Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo (cap. 80230)" del bilancio di previsione 1987. 2. Le domande volte a ottenere la concessione del contributo, corredata dall'apposito modulo informativo predisposto dalla Giunta regionale, devono essere presentate entro 30 giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Sono fatte salve le domande gia' prodotte ai sensi della stessa legge regionale 28 agosto 1986, n. 40, purche' corredate, entro lo stesso termine di 30 giorni, del modulo di cui al precedente comma.