Art. 3.
                 Edilizia sportiva degli enti locali
 
   1.   La   legge  regionale  28  agosto  1986,  n.  40  "Interventi
straordinari a sostegno dell'edilizia sportiva negli enti locali"  e'
rifinanziata  per  l'anno  1987  nella  misura  di lire 5.000 milioni
utilizzando la partita di pari importo prevista  al  punto  16  della
tabella  n.  4  "Fondo  globale  spese  di investimento per ulteriori
programmi di sviluppo (cap. 80230)" del bilancio di previsione  1987.
   2.  Le  domande  volte  a  ottenere la concessione del contributo,
corredata dall'apposito modulo informativo predisposto  dalla  Giunta
regionale,  devono  essere  presentate  entro 30 giorno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
   3. Sono fatte salve le domande gia' prodotte ai sensi della stessa
legge regionale 28 agosto 1986, n. 40, purche'  corredate,  entro  lo
stesso termine di 30 giorni, del modulo di cui al precedente comma.