Art. 5. Spese pregresse per funzioni comprensoriali 1. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 5 milioni ciascuno alle comunita' montane, ai consorzi di comuni e alle associazioni dei comuni per spese inerenti all'esercizio delle funzioni comprensoriali svolte ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80, dal 1 gennaio 1985 fino alla data di cessazione dei consigli di comprensorio disposta dalla legge regionale 6 maggio 1985, n. 47. 2. Per le finalita' di cui al precedente comma e' iscritta la spesa di lire 60 milioni, al cap. 3150 di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1987.