Art. 5.
             Spese pregresse per funzioni comprensoriali
 
   1.  La  Giunta  regionale e' autorizzata a concedere un contributo
straordinario di lire 5 milioni ciascuno alle comunita'  montane,  ai
consorzi  di comuni e alle associazioni dei comuni per spese inerenti
all'esercizio delle funzioni comprensoriali  svolte  ai  sensi  della
legge  regionale  9 giugno 1975, n. 80, dal 1 gennaio 1985 fino alla
data di cessazione dei consigli di comprensorio disposta dalla  legge
regionale 6 maggio 1985, n. 47.
   2.  Per  le  finalita'  di  cui al precedente comma e' iscritta la
spesa di lire 60 milioni, al cap. 3150  di  nuova  istituzione  dello
stato  di  previsione  della  spesa del bilancio regionale per l'anno
finanziario 1987.