Art. 6.
                            T u r i s m o
 
   1.  I  contributi  previsti  dall'art.  2 della legge regionale 13
marzo 1984, n. 12,  spettanti  ai  sensi  dell'art.  14  della  legge
regionale  5  marzo 1987, n. 12, sono concessi agli aventi diritto in
unica soluzione in base al valore  attuale  del  contributo  medesimo
assegnato dalla Giunta regionale.
   2.  L'onere  di  cui  al  primo  comma fa carico agli stanziamenti
iscritti ai capitoli 31061 dello stato di previsione della spesa  del
bilancio   1987   la   cui   denominazione  viene  cosi'  modificata:
"Contributi  per  incentivazione  turistico-ricettiva  a  esaurimento
degli  interventi  previsti  dalla  legge regionale 13 marzo 1984, n.
12".