Art. 6. T u r i s m o 1. I contributi previsti dall'art. 2 della legge regionale 13 marzo 1984, n. 12, spettanti ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, sono concessi agli aventi diritto in unica soluzione in base al valore attuale del contributo medesimo assegnato dalla Giunta regionale. 2. L'onere di cui al primo comma fa carico agli stanziamenti iscritti ai capitoli 31061 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1987 la cui denominazione viene cosi' modificata: "Contributi per incentivazione turistico-ricettiva a esaurimento degli interventi previsti dalla legge regionale 13 marzo 1984, n. 12".