Art. 7. Progetto montagna 1. Al fine di contribuire al riequilibrio territoriale mediante lo sviluppo economico delle zone montane nell'ambito degli indirizzi e delle azioni stabilite dal "progetto montagna" approvato con legge regionale 6 giugno 1983, n. 29, e' autorizzato il finanziamento regionale dei seguenti interventi: a) concessione alla comunita' montana dei Sette Comuni con sede in Asiago di un contributo di lire 2.000 milioni per la progettazione della metanizzazione e per la realizzazione dell'allacciamento della rete di distribuzione dei territori della comunita' stessa alla rete ad alta pressione di pianura dei metanodotti della Snam S.p.a. Per l'erogazione del contributo si applicano le procedure di cui all'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29, con frazionamento della spesa in lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1987, lire 1.200 milioni per il 1988 e lire 300 milioni per il 1989 (cap. 22610); b) concessione di un contributo di lire 400 milioni per l'anno 1987 all'amministrazione provinciale di Belluno, nell'ambito delle finalita' previste dall'art. 33 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, per la concessione agli allevatori delle zone montane della provincia medesima di contributi a titolo di risarcimento dei danni subiti in seguito all'incidente nucleare di Chernobyl (cap. 11680); c) ulteriore finanziamento della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 "Normativa della legge regionale per l'incentivazione di interventi di interesse turistico" per la complessiva somma di lire 2.100 milioni, di cui lire 500 milioni per l'anno 1987 e lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da destinare esclusivamente alla concessione di contributi per iniziative da realizzare nei territori delle comunita' montane, anche in deroga alle limitazioni di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 12/1987 (cap. 31620).