Art. 7.
                          Progetto montagna
 
   1. Al fine di contribuire al riequilibrio territoriale mediante lo
sviluppo economico delle zone montane nell'ambito degli  indirizzi  e
delle  azioni  stabilite  dal "progetto montagna" approvato con legge
regionale 6 giugno 1983,  n.  29,  e'  autorizzato  il  finanziamento
regionale dei seguenti interventi:
    a)  concessione  alla comunita' montana dei Sette Comuni con sede
in Asiago di un contributo di lire 2.000 milioni per la progettazione
della  metanizzazione e per la realizzazione dell'allacciamento della
rete di distribuzione dei territori della comunita' stessa alla  rete
ad  alta  pressione  di pianura dei metanodotti della Snam S.p.a. Per
l'erogazione del contributo si applicano le procedure di cui all'art.
4 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29, con frazionamento della
spesa in lire 500 milioni  per  l'esercizio  finanziario  1987,  lire
1.200  milioni  per  il  1988  e  lire  300 milioni per il 1989 (cap.
22610);
    b)  concessione  di  un contributo di lire 400 milioni per l'anno
1987 all'amministrazione provinciale di  Belluno,  nell'ambito  delle
finalita'  previste  dall'art.  33  della  legge regionale 31 ottobre
1980, n. 88, per la concessione agli allevatori  delle  zone  montane
della  provincia  medesima di contributi a titolo di risarcimento dei
danni subiti in seguito all'incidente  nucleare  di  Chernobyl  (cap.
11680);
     c)  ulteriore  finanziamento della legge regionale 5 marzo 1987,
n. 12  "Normativa  della  legge  regionale  per  l'incentivazione  di
interventi  di  interesse turistico" per la complessiva somma di lire
2.100 milioni, di cui lire 500 milioni per l'anno  1987  e  lire  800
milioni   per   ciascuno   degli  anni  1988  e  1989,  da  destinare
esclusivamente alla  concessione  di  contributi  per  iniziative  da
realizzare  nei  territori  delle  comunita' montane, anche in deroga
alle limitazioni di cui  al  primo  comma  dell'art.  3  della  legge
regionale n. 12/1987 (cap. 31620).