Art. 8. Settore secondario 1. L'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 56, relativo a "Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 "Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro", e' cosi' sostituito: "All'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi del quinto comma dell'art. 19 della vigente legge regionale di contabilita', mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 11 'Provvedimenti per le attivita' produttive nei settori dell'artigianato, dell'energia e dell'occupazione' del fondo globale iscritto al cap. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1986. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1987 e' istituito il cap. 20510 denominato 'Fondo per lo sviluppo e la promozione delle attivita' produttive - assegnazione alla Veneto Sviluppo S.p.a.' con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per competenza e per cassa".