Art. 8.
                          Settore secondario
 
   1.  L'art.  3  della  legge  regionale  30  dicembre  1986, n. 56,
relativo a "Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 6 marzo
1984,  n.  9  "Progetto  per  il  settore secondario e il mercato del
lavoro", e' cosi' sostituito:
   "All'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione della
presente legge si provvede, ai sensi del quinto  comma  dell'art.  19
della  vigente legge regionale di contabilita', mediante prelevamento
di pari importo dalla partita n. 11 'Provvedimenti per  le  attivita'
produttive    nei    settori    dell'artigianato,    dell'energia   e
dell'occupazione' del fondo globale  iscritto  al  cap.  80210  dello
stato   di  previsione  della  spesa  del  bilancio  per  l'esercizio
finanziario 1986.
   Nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale per
l'anno 1987 e' istituito il  cap.  20510  denominato  'Fondo  per  lo
sviluppo  e  la  promozione delle attivita' produttive - assegnazione
alla Veneto Sviluppo  S.p.a.'  con  lo  stanziamento  di  lire  2.000
milioni per competenza e per cassa".