Art. 9.
                 Opere pubbliche finanziate con mutui
                   della Cassa depositi e prestiti
 
   1.  I termini di cui all'art. 1, primo e terzo comma e all'art. 4,
primo e terzo comma della legge  regionale  4  giugno  1987,  n.  25,
recante "Assegnazione di contributi agli enti locali per l'esecuzione
di opere pubbliche di interesse regionale finanziate con mutui  della
Cassa  depositi  e  prestiti"  sono corrispondentemente prorogati con
riferimento a quelli  che  saranno  definitivamente  stabiliti  dagli
ulteriori provvedimenti legislativi dello Stato in materia di finanza
locale per l'anno 1987.