Art. 9. Opere pubbliche finanziate con mutui della Cassa depositi e prestiti 1. I termini di cui all'art. 1, primo e terzo comma e all'art. 4, primo e terzo comma della legge regionale 4 giugno 1987, n. 25, recante "Assegnazione di contributi agli enti locali per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale finanziate con mutui della Cassa depositi e prestiti" sono corrispondentemente prorogati con riferimento a quelli che saranno definitivamente stabiliti dagli ulteriori provvedimenti legislativi dello Stato in materia di finanza locale per l'anno 1987.