Art. 2.
 
   1.  L'art.  4  della  legge  regionale  1  giugno 1987, n. 15, e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  4.  -  Beneficiari degli interventi. 1. Possono beneficiare
dei contributi:
    a)  gli  enti  locali, altri organismi pubblici, le universita' e
istituzioni culturali del Friuli-Venezia Giulia;
    b)  associazioni  operanti  per la promozione della cultura della
pace, che abbiano almeno una sede nella regione;
    c)  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  e  associazioni  operanti
nell'ambito della scuola.
   2.  Non possono essere concessi contributi ai sensi della presente
legge  per  iniziative  promosse  da  organizzazioni   partitiche   e
sindacali".