Art. 2. 1. L'art. 4 della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - Beneficiari degli interventi. 1. Possono beneficiare dei contributi: a) gli enti locali, altri organismi pubblici, le universita' e istituzioni culturali del Friuli-Venezia Giulia; b) associazioni operanti per la promozione della cultura della pace, che abbiano almeno una sede nella regione; c) scuole di ogni ordine e grado e associazioni operanti nell'ambito della scuola. 2. Non possono essere concessi contributi ai sensi della presente legge per iniziative promosse da organizzazioni partitiche e sindacali".