Art. 3. 1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, e' inserito il seguente: "Art. 4-bis. - Frequenza gratuita dei corsi del collegio del Mondo unito dell'Adriatico. 1. L'amministrazione regionale assicura inoltre la frequenza gratuita di studenti presso il collegio del Mondo unito dell'Adriatico mediante la concessione al collegio medesimo di finanziamenti, da erogarsi in unica soluzione all'inizio di ciascun anno scolastico. 2. Il predetto collegio provvedera' ad attestare la regolare frequenza dei corsi da parte degli studenti interessati".