Art. 3.
 
   1.  Dopo  l'art. 4 della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, e'
inserito il seguente:
   "Art. 4-bis. - Frequenza gratuita dei corsi del collegio del Mondo
unito dell'Adriatico. 1. L'amministrazione regionale assicura inoltre
la  frequenza gratuita di studenti presso il collegio del Mondo unito
dell'Adriatico  mediante  la  concessione  al  collegio  medesimo  di
finanziamenti,  da  erogarsi in unica soluzione all'inizio di ciascun
anno scolastico.
   2.  Il  predetto  collegio  provvedera'  ad  attestare la regolare
frequenza dei corsi da parte degli studenti interessati".