Art. 5. 1. Il comma primo dell'art. 9 della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, e' sostituito dal seguente: "1. Le domande di concessione dei contributi previsti dall'art. 3 della presente legge devono pervenire alla direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attivita' e beni culturali, entro il 31 gennaio di ciascun anno".