Art. 5.
 
   1.  Il  comma  primo  dell'art.  9 della legge regionale 1 giugno
1987, n. 15, e' sostituito dal seguente:
   "1.  Le domande di concessione dei contributi previsti dall'art. 3
della  presente  legge  devono  pervenire  alla  direzione  regionale
dell'istruzione,  della  formazione  professionale, delle attivita' e
beni culturali, entro il 31 gennaio di ciascun anno".