Art. 9.
 
   1.  Gli  oneri  derivanti dall'applicazione dell'art. 4- bis della
legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, cosi' come inserito con l'art.
3  della  presente  legge,  fanno  carico al cap. 6210 dello stato di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
1987-1989, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilita'.