Art. 9. 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4- bis della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, cosi' come inserito con l'art. 3 della presente legge, fanno carico al cap. 6210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilita'.