Art. 6. Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in L. 300.000.000 per il 1987 e in L. 1.500.000.000 per il 1988 gravera' sul capitolo di nuova istituzione n. 29850 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 e sul corrispondente capitolo del bilancio per l'anno successivo. 2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede: per l'anno 1987 mediante riduzione di L. 300.000.000 dallo stanziamento iscritto al cap. 50150 "fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo, spese di investimento" del bilancio di previsione per il corrente esercizio a valere sull'accantonamento iscritto all'allegato n. 8 al bilancio stesso relativo a "Interventi di recupero della zona di Checruit in comune di Courmayeur"; su detto intervento rimane, quindi, disponibile la minor somma di L. 2.700.000.000; per l'anno 1988 mediante utilizzo per L. 1.500.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. - altri oneri non ripartibili - del bilancio pluriennale 1987-1989.