Art. 6.
                       Disposizioni finanziarie
 
   1.   L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge
valutato in L. 300.000.000 per il 1987 e in L. 1.500.000.000  per  il
1988 gravera' sul capitolo di nuova istituzione n. 29850 del bilancio
di previsione della Regione per l'esercizio 1987 e sul corrispondente
capitolo del bilancio per l'anno successivo.
   2.  Alla  copertura  dell'onere  di  cui  al  comma  precedente si
provvede:
    per  l'anno  1987  mediante  riduzione  di  L.  300.000.000 dallo
stanziamento  iscritto  al  cap.  50150   "fondo   globale   per   il
finanziamento  di spese per ulteriori programmi di sviluppo, spese di
investimento" del bilancio di previsione per il corrente esercizio  a
valere  sull'accantonamento  iscritto  all'allegato  n. 8 al bilancio
stesso relativo a "Interventi di recupero della zona di  Checruit  in
comune   di   Courmayeur";   su   detto  intervento  rimane,  quindi,
disponibile la minor somma  di  L.  2.700.000.000;  per  l'anno  1988
mediante  utilizzo  per  L.  1.500.000.000  delle risorse disponibili
iscritte al programma 3.2.  -  altri  oneri  non  ripartibili  -  del
bilancio pluriennale 1987-1989.