Art. 3. Piano di risanamento Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il comune di Sennori provvede alla redazione ed adozione di un piano relativo agli interventi da effettuare secondo il precedente articolo. Il piano dovra' contenere: a) l'individuazione delle aree oggetto dell'intervento; b) l'elenco nominativo delle famiglie residenti nella zona interessata all'intervento distinguendo i proprietari e i locatori alla data dello sgombero; c) la progettazione esecutiva delle abitazioni e dei caseggiati da recuperare; d) l'individuazione e la progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione della zona oggetto dell'intervento; e) l'individuazione delle aree, la progettazione esecutiva per la costruzione delle nuove abitazioni; f) la relazione tecnica e la stima delle opere oggetto degli interventi; g) la relazione tecnico-geologica. Il piano viene trasmesso, entro quindici giorni dall'adozione da parte del consiglio comunale, all'assessorato regionale dei lavori pubblici che lo approva e lo rende esecutivo con proprio decreto, sentito il comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dal ricevimento. Con il medesimo decreto dell'assessore dei lavori pubblici vengono fissati i termini di inizio e compimento dei lavori e tutti gli atti di competenza regionale occorrenti. L'assessorato regionale dei lavori pubblici ha altresi' la facolta' di disporre, in qualsiasi momento, accertamenti in corso d'opera, di natura sia tecnica che amministrativa, sulla corretta esecuzione dei lavori finanziati con la presente legge.