Art. 3.
                         Piano di risanamento
 
   Entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in vigore della presente
legge il comune di Sennori provvede alla redazione ed adozione di  un
piano  relativo  agli  interventi da effettuare secondo il precedente
articolo.
   Il piano dovra' contenere:
     a) l'individuazione delle aree oggetto dell'intervento;
     b)  l'elenco  nominativo  delle  famiglie  residenti  nella zona
interessata all'intervento distinguendo i proprietari  e  i  locatori
alla data dello sgombero;
     c)  la progettazione esecutiva delle abitazioni e dei caseggiati
da recuperare;
     d)  l'individuazione e la progettazione esecutiva delle opere di
urbanizzazione della zona oggetto dell'intervento;
     e)  l'individuazione  delle aree, la progettazione esecutiva per
la costruzione delle nuove abitazioni;
     f)  la  relazione  tecnica  e la stima delle opere oggetto degli
interventi;
     g) la relazione tecnico-geologica.
   Il  piano  viene trasmesso, entro quindici giorni dall'adozione da
parte del consiglio comunale, all'assessorato  regionale  dei  lavori
pubblici  che  lo  approva  e lo rende esecutivo con proprio decreto,
sentito il comitato tecnico  regionale  dei  lavori  pubblici,  entro
sessanta giorni dal ricevimento.
   Con il medesimo decreto dell'assessore dei lavori pubblici vengono
fissati i termini di inizio e compimento dei lavori e tutti gli  atti
di competenza regionale occorrenti.
   L'assessorato   regionale  dei  lavori  pubblici  ha  altresi'  la
facolta' di disporre, in qualsiasi  momento,  accertamenti  in  corso
d'opera,  di  natura  sia  tecnica che amministrativa, sulla corretta
esecuzione dei lavori finanziati con la presente legge.