Art. 4.
 
   1.   Per   l'attuazione  della  presente  legge,  nello  stato  di
previsione della spesa dell'Assessorato  della  pubblica  istruzione,
beni  culturali,  informazione, spettacolo e sport del bilancio della
Regione per l'anno 1987 e' istituito  il  seguente  capitolo  con  lo
stanziamento di L. 50.000.000:
    cap. 11083/02, cat. progr. 1.1.1.6.2.1.08.07 (05.01) - Contributo
annuale all'Associazione  nazionale  perseguitati  politici  italiani
antifascisti  (ANPPIA) e all'Unione autonoma partigiani sardi (UAPS).
   2.  A  favore  del suddetto capitolo e' stornata la corrispondente
somma di L. 50.000.000 dal cap. 03016 dello stato di previsione della
spesa  dell'assessorato  della programmazione, bilancio e assetto del
territorio, del bilancio della Regione  per  l'anno  1987  ed  e'  in
corrispondenza ridotta di pari importo la riserva prevista al punto 1
della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 1987, n.  6
(legge finanziaria).
   3.  Le  spese per l'attuazione della presente legge faranno carico
per l'anno 1987 al sopra citato cap.  11083/02  e  ai  corrispondenti
capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Cagliari, addi' 18 dicembre 1987
 
                                MELIS