Art. 4. 1. Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione per l'anno 1987 e' istituito il seguente capitolo con lo stanziamento di L. 50.000.000: cap. 11083/02, cat. progr. 1.1.1.6.2.1.08.07 (05.01) - Contributo annuale all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) e all'Unione autonoma partigiani sardi (UAPS). 2. A favore del suddetto capitolo e' stornata la corrispondente somma di L. 50.000.000 dal cap. 03016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, del bilancio della Regione per l'anno 1987 ed e' in corrispondenza ridotta di pari importo la riserva prevista al punto 1 della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (legge finanziaria). 3. Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico per l'anno 1987 al sopra citato cap. 11083/02 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, addi' 18 dicembre 1987 MELIS