Art. 4.
 
Delega agli istituti convenzionati di credito per l'istruttoria
   tecnico-amministrativa  delle  pratiche  e  la  concessione  delle
   provvidenze contributive regionali.
   L'istruttoria  tecnico-amministrativa  delle  pratiche e' delegata
agli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a breve,
sulla  base  delle  modalita'  e  condizioni stabilite nelle apposite
convenzioni  tipo  da  stipulare  fra   gli   istituti   medesimi   e
l'amministrazione regionale, assessorato del turismo.
   In   esplicazione   della   predetta  delega,  la  concessione  ed
erogazione delle provvidenze contributive regionali verranno disposte
con provvedimento dei presidenti degli stessi istituti convenzionati,
sotto le direttive di coordinamento ed il  controllo  del  competente
assessorato del turismo.
   Ai    fini    dell'accertamento   dei   requisiti   di   legge   e
dell'applicazione  dei  corrispondenti  parametri  contributivi,  gli
istituti   convenzionati   dovranno   fra   l'altro  avvalersi  delle
certificazioni  dell'I.N.P.S.  per  il  carico  della  mano   d'opera
impegnata  dalle  interessate aziende turistico-ricettive, nonche' di
formali   attestazioni   degli   enti   provinciali    del    turismo
territorialmente  competenti  per  la  valutazione  delle  dimensioni
ricettive e dell'effettiva durata  del  prolungamento  dell'esercizio
stagionale delle aziende medesime.