Art. 4. Delega agli istituti convenzionati di credito per l'istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche e la concessione delle provvidenze contributive regionali. L'istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche e' delegata agli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a breve, sulla base delle modalita' e condizioni stabilite nelle apposite convenzioni tipo da stipulare fra gli istituti medesimi e l'amministrazione regionale, assessorato del turismo. In esplicazione della predetta delega, la concessione ed erogazione delle provvidenze contributive regionali verranno disposte con provvedimento dei presidenti degli stessi istituti convenzionati, sotto le direttive di coordinamento ed il controllo del competente assessorato del turismo. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di legge e dell'applicazione dei corrispondenti parametri contributivi, gli istituti convenzionati dovranno fra l'altro avvalersi delle certificazioni dell'I.N.P.S. per il carico della mano d'opera impegnata dalle interessate aziende turistico-ricettive, nonche' di formali attestazioni degli enti provinciali del turismo territorialmente competenti per la valutazione delle dimensioni ricettive e dell'effettiva durata del prolungamento dell'esercizio stagionale delle aziende medesime.