(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 50
                        del 30 dicembre 1987)
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Visto  lo  statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di
attuazione;
   Visto  l'art.  2, terzo comma, lettera a), della legge regionale 7
gennaio   1977,   n.   1,   recante:    "Norme    sull'organizzazione
amministrativa  della  Regione sarda e sulle competenze della giunta,
della presidenza e degli assessorati regionali";
   Visto l'art. 9 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44;
   Vista  la  sentenza  della  corte  costituzionale  n.  371  del 19
dicembre 1986;
   Considerato  che  il consiglio regionale, nella seduta pomeridiana
del 2 ottobre 1987, ha approvato il regolamento di  cui  all'oggetto,
ai sensi dell'art. 27 dello statuto speciale per la Sardegna;
 
                                Emana:
 
il  seguente decreto, recante: "Regolamento di esecuzione dell'art. 9
della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44".
 
                               Art. 1.
 
   1.  Possono  presentare istanza di finanziamento per i progetti di
cui all'art. 7 della legge  regionale  28  maggio  1985,  n.  12,  le
province,  i  consorzi  tra  comuni,  le  comunita' montane, gli enti
regionali, i consorzi di bonifica, i consorzi industriali.