Art. 2.
 
   1.  Le  istanze per poter accedere al finanziamento devono avere i
seguenti requisiti:
    a) i progetti devono essere dotati di requisiti tecnici e formati
in modo che la consegna dei lavori possa avvenire  entro  120  giorni
dalla pubblicazione nel BURAS del relativo programma;
    b) il limite minimo di progetto, a prezzi correnti, e comprensivo
della revisione prezzi e degli imprevisti tecnici e' fissato in 2.000
milioni  e  il limite massimo non puo' superare il 30 per cento dello
stanziamento  iscritto  nel  capitolo  di   competenza   di   ciascun
assessorato;
    c)   le   istanze   devono  riguardare  progetti  destinati  alla
realizzazione di opere utilizzabili subito dopo la loro ultimazione e
per   le   quali   sia   previsto  un  regolare  funzionamento  e  la
manutenzione;
    d)  le istanze di finanziamento devono riguardare progetti la cui
realizzazione sia prevista entro un periodo massimo di tre anni dalla
consegna  dei  lavori, salvo esplicita deroga espressa nel decreto di
concessione per un periodo massimo di 5 anni;
    e) le opere realizzate devono restare di proprieta' pubblica;
    f)  le  istanze  di  finanziamento  non  possono riguardare costi
relativi a opere gia' realizzate o appaltate, ne' possono  riguardare
la   sola  revisione  prezzi  o  perizia  suppletiva  di  opere  gia'
finanziate;
    g)  il  responsabile  dell'amministrazione  deve  certificare  la
conformita' della scheda con la documentazione progettuale  apponendo
la propria firma in ogni pagina della scheda-progetto.