Art. 2. 1. Le istanze per poter accedere al finanziamento devono avere i seguenti requisiti: a) i progetti devono essere dotati di requisiti tecnici e formati in modo che la consegna dei lavori possa avvenire entro 120 giorni dalla pubblicazione nel BURAS del relativo programma; b) il limite minimo di progetto, a prezzi correnti, e comprensivo della revisione prezzi e degli imprevisti tecnici e' fissato in 2.000 milioni e il limite massimo non puo' superare il 30 per cento dello stanziamento iscritto nel capitolo di competenza di ciascun assessorato; c) le istanze devono riguardare progetti destinati alla realizzazione di opere utilizzabili subito dopo la loro ultimazione e per le quali sia previsto un regolare funzionamento e la manutenzione; d) le istanze di finanziamento devono riguardare progetti la cui realizzazione sia prevista entro un periodo massimo di tre anni dalla consegna dei lavori, salvo esplicita deroga espressa nel decreto di concessione per un periodo massimo di 5 anni; e) le opere realizzate devono restare di proprieta' pubblica; f) le istanze di finanziamento non possono riguardare costi relativi a opere gia' realizzate o appaltate, ne' possono riguardare la sola revisione prezzi o perizia suppletiva di opere gia' finanziate; g) il responsabile dell'amministrazione deve certificare la conformita' della scheda con la documentazione progettuale apponendo la propria firma in ogni pagina della scheda-progetto.