Art. 8.
 
   1.  Nella  valutazione del progetto si prendono in considerazione,
oltre all'indicatore della convenienza economica, cui  e'  attribuita
rilevanza   prioritaria,   indicatori   riguardanti  il  riequilibrio
territoriale, l'eseguibilita'  del  progetto  e  l'occupazione,  come
definiti nell'allegato B.