Art. 9.
 
   1.  Nell'effettuare l'istruttoria della scheda-progetto, il centro
regionale di programmazione, integrato ai sensi del  precedente  art.
6,  dopo aver verificato i requisiti formali per l'ammissibilita', ne
completa l'esame verificando anche l'attendibilita' dei costi  e  dei
benefici riportati nella scheda-progetto, modificandone eventualmente
i parametri quantitativi.