Art. 9. 1. Nell'effettuare l'istruttoria della scheda-progetto, il centro regionale di programmazione, integrato ai sensi del precedente art. 6, dopo aver verificato i requisiti formali per l'ammissibilita', ne completa l'esame verificando anche l'attendibilita' dei costi e dei benefici riportati nella scheda-progetto, modificandone eventualmente i parametri quantitativi.