(Pubblicata nel primo suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 50 del 16 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il quarto ed ultimo comma dell'art. 43 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 "Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico" e successive modificazioni e' cosi' sostituito: "4. In mancanza della presentazione della variante di cui al primo comma del presente articolo, tali misure di salvaguardia hanno efficacia sino all'approvazione del piano territoriale regionale e dei piani di cui al titolo II della presente legge, dei piani di cui all'art. 17 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, 'Piano regionale delle aree protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonche' delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale' e dei piani di cui all'art. 1- bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, 'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale' e comunque non oltre il 31 dicembre 1988.".