(Pubblicata nel primo suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della regione Lombardia n. 50 del 16 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il quarto ed ultimo comma dell'art. 43 della legge regionale 15
aprile 1975, n. 51 "Disciplina urbanistica del territorio regionale e
misure  di  salvaguardia  per  la  tutela  del  patrimonio naturale e
paesistico" e successive modificazioni e' cosi' sostituito:
   "4. In mancanza della presentazione della variante di cui al primo
comma del  presente  articolo,  tali  misure  di  salvaguardia  hanno
efficacia  sino  all'approvazione  del piano territoriale regionale e
dei piani di cui al titolo II della presente legge, dei piani di  cui
all'art.  17  della  legge  regionale 30 novembre 1983, n. 86, 'Piano
regionale delle aree protette. Norme per l'istituzione e la  gestione
delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonche' delle aree
di particolare rilevanza naturale e ambientale' e dei  piani  di  cui
all'art.  1-  bis  della legge 8 agosto 1985, n. 431, 'Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985,  n.  312,
recante  disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale' e comunque non oltre il 31 dicembre 1988.".