Art. 2. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, addi' 14 dicembre 1987 TABACCI (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 ottobre 1987 e vistata dal commissario del Governo con nota del 10 dicembre 1987 prot. n. 22502/2308).