Art. 2.
                       Dichiarazione di urgenza
 
   1.  La  presente  legge  e'  dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto
regionale   ed   entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, addi' 14 dicembre 1987
 
                               TABACCI
 
  (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 ottobre 1987
e vistata dal commissario del Governo con nota del 10  dicembre  1987
prot. n. 22502/2306).