Art. 3.
             Funzioni del centro di riferimento regionale
 
   1.  Il  centro  di  riferimento  regionale, oltre all'espletamento
delle funzioni di cui all'art. 12 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, provvede:
     a)  all'allestimento  di  una  banca dati collegata con analoghi
Centri italiani  e  stranieri,  contenente  l'elenco  aggiornato  dei
volontari  disponibili ed idonei alla donazione di midollo osseo o di
piastrine  per  scopo  terapeutico,  nonche'  la  registrazione   dei
trapianti  eseguiti in Sardegna corredata dalle informazioni sul loro
decorso;
     b)  al  coordinamento  dei  centri  periferici  di  tipizzazione
tissutale previsti dalla legge regionale 30 aprile 1985, n.  10,  che
intendano partecipare all'attivita' connessa con i trapianti.