Art. 12.
 
                   Smaltimento dei rifiuti liquidi
   1.  Lo  smaltimento  delle  acque  usate  deve  essere, di regola,
realizzato  attraverso  lo  scarico  nella  fognatura  comunale,  nel
ripetto  delle  norme  di  cui  all'art.  6  della legge regionale 15
settembre 1982, n. 41 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
facendo salvi gli eventuali trattamenti supplementari in disinfezione
prescritti  dall'autorita'  sanitaria  locale   in   relazione   alla
nosologia dei pazienti ricoverati.
   2.   In   difetto   di   fognatura   comunale,   i  liquami  prima
dell'immissione in corpi ricettori naturali devono essere  sottoposti
ad  idoneo  trattamento  di  depurazione,  al  fine  di  adeguarne le
caratteristiche ai limiti di accettabilita' previsti dalla  normativa
vigente  e  facendo  comunque  salvi  gli  eventuali  trattamenti  di
disinfezione supplementari previsti al comma precedente.