Art. 15.
 
                             Gas medicali
  1.  Le  case  di  cura  di  cui  al precedente art. 2, primo comma,
lettere a), b), c) e  d)  qualora  svolgano  attivita'  chirurgica  o
dispongano  di  unita' di terapia intensiva, debbono essere dotate di
impianto centralizzato per la distribuzione dell'ossigeno e del vuoto
i  cui  requisiti  tecnici  devono  essere  conformi  alle  normative
indicate dal comando dei vigili del fuoco.