Art. 27.
 
                           Personale medico
   1.  Il  personale  medico  delle  case  di cura private espleta la
propria attivita' con rapporto di lavoro dipendente, a tempo pieno od
a  tempo definito ovvero con rapporto di collaborazione professionale
coordinata e continuativa, secondo i contratti  collettivi  nazionali
di lavoro di categoria ovvero con rapporto convenzionale.
   2.  Il  regolamento  interno  della  casa  di  cura  privata  deve
prevedere la  dotazione  di  personale  medico  e  deve  indicare  le
attribuzioni,  i  compiti  e  le  responsabilita'  di ciascun medico,
l'orario di lavoro ed i criteri per i turni di  servizio  nonche'  le
modalita'  di effettuazione della guardia medica. Il personale medico
comunque impiegato nella casa di  cura  non  puo'  avere  un  impegno
orario settimanale inferiore a quello previsto per il tempo definito.
 
   Le convenzioni di cui al precedente primo comma devono indicare:
     a)  il  tipo  di  rapporto  convenzionato  (saltuario,  a  tempo
parziale ed altro);
     b) la durata del rapporto stesso;
     c)   la   natura  dell'attivita'  professionale  che  il  medico
convenzionato e' tenuto a svolgere;
     d)  le  attribuzioni  e le funzioni del medico convenzionato per
quanto concerne la diagnosi e la cura  dei  ricoverati,  in  rapporto
alle responsabilita' dei medici dipendenti;
     e)  i  termini  per la reperibilita' e pronta disponibilita' del
medico convenzionato.