Art. 28.
 
                         Direzione sanitaria
   1.  Ogni  casa  di  cura privata deve avere un direttore sanitario
responsabile dell'organizzazione tecnico-sanitaria sotto  il  profilo
igienico   ed  organizzativo  nei  confronti  dell'amministrazione  e
dell'autorita' sanitaria competente.
   2. I requisiti del direttore sanitario sono i seguenti:
     a) anzianita' di laurea di dieci anni;
     b)  libera  docenza  o  specializzazione  in  igiene  e medicina
preventiva  o  nelle  altre  discipline   dell'area   funzionale   di
prevenzione e sanita' pubblica;
     c)  almeno  sette  anni di servizio presso ospedali pubblici con
funzioni di vice direttore sanitario od ispettore sanitario o  presso
istituti  universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina
legale, di medicina sociale o cliniche di malattie  infettive  oppure
quale funzionario medico del Ministero della sanita' o della Regione,
ufficiale sanitario o medico igienista  con  qualifica  di  dirigente
presso  comuni  o  consorzi  provinciali  o  consorzi  di  comuni con
popolazione  superiore  a  100.000  abitanti  oppure  sette  anni  di
servizio  in  qualita'  di direttore sanitario responsabile o di vice
direttore sanitario presso case di cura private. I suddetti requisiti
possono  essere  superati  ove il medico sia in possesso di idoneita'
nazionale a direttore sanitario.  Sono  esonerati  dal  possesso  dei
predetti  requisiti  i  sanitari  che  alla data di entrata in vigore
della legge regionale svolgono le  funzioni  di  direttore  sanitario
responsabile  presso  le case di cura private. Nelle case di cura con
un numero di posti letto superiore a 90 fino a 150  posti  letto,  le
funzioni di cui al precedente primo comma possono essere affidate, in
carenza  del  direttore  sanitario,  ad  un  medico  responsabile  da
raggruppamento  di  unita'  funzionali  o  di  servizio  speciale  di
diagnosi e cura con rapporto  di  dipendenza  a  tempo  pieno  ed  in
possesso di specializzazione in igiene od equipollente. Nelle case di
cura con numero di posti letto fino  a  90  le  funzioni  di  cui  al
precedente  primo  comma  possono  essere  affidate,  in  carenza del
direttore sanitario, ad un medico responsabile di  raggruppamento  di
unita'  funzionali  o di servizio speciale di diagnosi e cura a tempo
pieno od a tempo definito.
   3.  L'amministrazione  della  casa  di cura privata e' tenuta ogni
anno  a  designare  un  medico  che  sostituisca  nelle  funzioni  il
direttore   sanitario   responsabile,  in  caso  di  sua  assenza  od
impedimento temporaneo, ed  a  comunicare  il  nominativo  all'unita'
sanitaria  locale ed alla Regione. Detto medico deve possedere almeno
uno dei requisiti previsti al secondo comma del presente articolo.
   4. Al direttore sanitario di una casa di cura privata di oltre 150
posti letto e' vietata ogni attivita' di diagnosi e cura  nella  casa
di cura stessa.
   5.  Non  e' consentito svolgere funzioni di direttore sanitario in
piu' di una casa di cura.
   6.  La  funzione  di  direttore  sanitario e' incompatibile con la
qualita' di proprietario, comproprietario, socio od  azionista  della
societa' che gestisce la casa di cura.