Art. 34.
 
               Personale medico del servizio di analisi
  1.  Nelle  case  di  cura medico-chirurgiche generali e nelle altre
case di cura la cui ricettivita' non sia inferiore a 90 posti  letto,
deve  essere  previsto  un posto di dirigente del servizio di analisi
con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito ovvero con
rapporto  di  collaborazione professionale coordinata e continuativa,
avente i titoli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  10 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55
del 24 febbraio 1984.