Art. 38.
 
                          Cartelle cliniche
   1.  Per  ogni  ricoverato  la  casa  di  cura  privata e' tenuta a
compilare una cartella clinica da cui risultino:
     a) le generalita' complete dell'infermo;
     b) la data del ricovero e della dimissione;
     c)  la  diagnosi  di  ammissione  e quella di dimissione nonche'
l'esito delle terapie praticate;
     d) l'anamnesi familiare e personale dell'infermo;
     e) le risultanze dell'esame obiettivo;
     f)  il  diario clinico giornaliero con indicazione delle terapie
praticate;
     g)   le   risultanze  degli  accertamenti  diagnostici  clinici,
strumentali e di laboratorio praticati;
     h)  l'indicazione  delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche
praticate in via d'urgenza.
   2. Le cartelle cliniche, firmate dal medico curante e sottoscritte
dal dirigente dell'unita' o raggruppamento funzionale, devono portare
un  numero  progressivo  ed  essere conservate a cura della direzione
sanitaria per un periodo non inferiore a venticinque anni.
 
   In  caso  di  cessazione  dell'attivita'  della  casa  di  cura le
cartelle cliniche devono essere depositate presso l'unita'  sanitaria
locale competente per territorio.