Art. 49.
 
                  Documentazione. Dati. Informazioni
   1.  Le  case  di  cura  convenzionate sono obbligate a tenere e ad
esibire  all'unita'  sanitaria  locale  per  i  necessari   controlli
sull'attivita'  ospedaliera convenzionata la seguente documentazione:
     a) libri paga e libri matricola;
     b) registro dei ricoveri;
     c) cartelle cliniche dei degenti;
     d)  registro  operatorio  con  indicazione del nome del paziente
operato,  della  diagnosi,  della   natura   dell'intervento,   delle
generalita'  dei  componenti  della  e'quipe operatoria nonche' della
data e dell'orario di inizio e di fine dell'intervento;
     e) registro dei parti e registro degli aborti;
     f) registro del pronto soccorso;
     g)   registro  dell'attivita'  ambulatoriale,  dal  quale  siano
rilevabili le generalita' dell'assistito, la diagnosi, le prestazioni
diagnostiche  e  terapeutiche  effettuate  nonche'  il nominativo del
sanitario che le ha praticate;
     h)  registro  delle  attivita'  libero-professionali prestate ai
pazienti ricoverati nella casa di cura;
     i)  ogni altra documentazione ritenuta necessaria dalla Regione.
   2.  Le  case  di  cura  sono  tenute  a  trasmettere  giornalmente
all'unita' sanitaria locale i dati relativi al movimento infermi.  La
Regione  impartisce  apposite  direttive per la compilazione e tenuta
della  predetta  documentazione  e  puo'  prescrivere  l'adozione  di
modelli  standardizzati  anche  per  la rilevazione dei dati relativi
all'efficienza delle strutture.
   3.  Le case di cura private convenzionate sono tenute in ogni caso
a fornire anche periodicamente, alla Regione od alle unita' sanitarie
locali, le notizie, le informazioni ed i dati relativi ai ricoveri ad
esse richiesti secondo le direttive  impartite  dalla  Regione  e  le
indicazioni fornite a livello nazionale.
   4.  In  caso  di  gravi  ripetute  inadempienze in ordine a quanto
previsto dal presente articolo, le unita'  sanitarie  locali  possono
sospendere, anche su segnalazione della Regione, i pagamenti relativi
alle prestazioni sanitarie effettuate.