Art. 54.
 
                           S a n z i o n i
   1.  E'  soggetto  alla sanzione amministrativa da lire 2 milioni a
lire 20 milioni, chiunque attivi uno dei presidi  disciplinati  dalla
presente  legge  senza  la  prescritta  autorizzazione  od  in locali
diversi da quelli autorizzati.
   2.  E'  soggetto  alla sanzione amministrativa da lire 1 milione a
lire 10 milioni, chiunque apporti modifiche alla dotazione e ad  ogni
altra   caratteristica   del   presidio  autorizzato  o  ne  sospenda
l'attivita' per un periodo superiore  a  trenta  giorni  senza  darne
comunicazione all'unita' sanitaria locale competente.
   3.  Le  violazioni  di  cui  al precedente primo comma comportano,
comunque,   indipendentemente   dall'applicazione   della    sanzione
amministrativa, la chiusura del presidio con effetto immediato.
   4.  Per  l'accertamento,  la  contestazione  ed il pagamento delle
sanzioni di cui al presente articolo  si  applicano  le  disposizioni
della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, e successive modificazioni
ed integrazioni.
   5.  In deroga a quanto previsto dall'art. 17, secondo comma, della
legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, le somme introitate ai sensi del
presente  articolo  sono  iscritte in apposito capitolo da istituirsi
con decreto del presidente della  giunta  regionale  nello  stato  di
previsione  dell'entrata  del bilancio regionale con la denominazione
"Proventi delle sanzioni amministrative erogate ai sensi della  legge
regionale concernente: 'Norme per l'autorizzazione, la vigilanza e le
convenzioni con le case di cura private'".
   6.  Somma  di importo pari all'entrata di cui al precedente quinto
comma e' riversata nel capitolo di spesa "Spese correnti delle unita'
sanitarie locali relative al servizio sanitario, quota o destinazione
indistinta (art. 4, lettera a), della  legge  regionale  8  settembre
1983, n. 58)".