Art. 2.
 
                        Settori di intervento
   1.  Allo  scopo  di  realizzare  le finalita' di cui alla presente
legge, vengono individuati i seguenti settori di intervento,  con  le
seguenti priorita':
    1) consolidamento degli argini e dei manufatti;
    2) ripristino dei fondali;
    3) riattamento degli approdi e ormeggi esistenti;
    4) segnaletica;
    5) realizzazione di nuovi approdi.
   2.  La  giunta  regionale  approva  il  programma  triennale degli
interventi sentiti gli enti locali  interessati  e  su  parere  della
competente commissione consiliare.