Art. 2. Settori di intervento 1. Allo scopo di realizzare le finalita' di cui alla presente legge, vengono individuati i seguenti settori di intervento, con le seguenti priorita': 1) consolidamento degli argini e dei manufatti; 2) ripristino dei fondali; 3) riattamento degli approdi e ormeggi esistenti; 4) segnaletica; 5) realizzazione di nuovi approdi. 2. La giunta regionale approva il programma triennale degli interventi sentiti gli enti locali interessati e su parere della competente commissione consiliare.