Art. 3. Modalita' degli interventi 1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno la giunta regionale individua le opere e le azioni da realizzare sulle linee navigabili di cui trattasi, in attuazione della presente legge, contestualmente procedendo ai relativi impegni di spesa. 2. Nel primo anno di attuazione della legge, la giunta regionale provvede a quanto disposto dal primo comma del presente articolo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. 3. Gli interventi annualmente disposti dalla giunta regionale saranno eseguiti a cura del dipartimento per la viabilita' e i trasporti, con le procedure e secondo le modalita' di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.