Art. 3.
 
                      Modalita' degli interventi
   1.  Entro  il mese di febbraio di ciascun anno la giunta regionale
individua le opere e le azioni da realizzare sulle  linee  navigabili
di  cui trattasi, in attuazione della presente legge, contestualmente
procedendo ai relativi impegni di spesa.
   2.  Nel  primo anno di attuazione della legge, la giunta regionale
provvede a quanto disposto dal  primo  comma  del  presente  articolo
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
   3.  Gli  interventi  annualmente  disposti  dalla giunta regionale
saranno eseguiti a cura  del  dipartimento  per  la  viabilita'  e  i
trasporti,  con le procedure e secondo le modalita' di cui alla legge
regionale 16 agosto 1984, n. 42.