Art. 4. Norma finanziaria 1. All'onere di lire 4.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede: a) mediante prelevamento, ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, di lire 1.500 milioni dalla partita n. 33 del fondo globale iscritto al cap. 80230 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987; b) mediante prelevamento di lire 3.000 milioni dalla partita n. 9 del fondo globale per le spese di investimento, cap. 80230, dello stato di previsione della spesa per l'anno 1988. 2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1988 e' istituito il cap. 45120 denominato "Interventi straordinari a sostegno della navigazione interna sulle linee navigabili del Brenta" con lo stanziamento di lire 4.500 milioni per competenza e per cassa.