Art. 4.
 
                          Norma finanziaria
   1.  All'onere  di  lire  4.500 milioni derivante dall'applicazione
della presente legge si provvede:
     a)  mediante  prelevamento, ai sensi dell'art. 19, quinto comma,
della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come  modificato  dalla
legge  regionale 7 settembre 1982, n. 43, di lire 1.500 milioni dalla
partita n. 33 del fondo globale iscritto al cap. 80230 dello stato di
previsione della spesa per l'anno finanziario 1987;
     b)  mediante prelevamento di lire 3.000 milioni dalla partita n.
9 del fondo globale per le spese di investimento, cap.  80230,  dello
stato di previsione della spesa per l'anno 1988.
   2.  Nello  stato  di  previsione  della  spesa  per l'anno 1988 e'
istituito  il  cap.  45120  denominato  "Interventi  straordinari   a
sostegno della navigazione interna sulle linee navigabili del Brenta"
con lo stanziamento di lire 4.500 milioni per competenza e per cassa.