Art. 5. Concessione ed erogazione dei contributi 1. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, delibera la concessione dei contributi. 2. L'erogazione dei contributi viene effettuata con provvedimento della giunta regionale, ad accertata ultimazione dei lavori e su presentazione del rendiconto delle spese sostenute.