Art. 5.
               Concessione ed erogazione dei contributi
 
   1.  La  giunta  regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione delle domande, delibera  la  concessione
dei contributi.
   2.  L'erogazione dei contributi viene effettuata con provvedimento
della giunta regionale, ad accertata  ultimazione  dei  lavori  e  su
presentazione del rendiconto delle spese sostenute.