Art. 6.
                       Decadenza dal contributo
 
   1.  Nel caso di inosservanza dell'impegno inerente la destinazione
della sala, di cui al punto 5) del precedente art. 4, il beneficiario
deve   rimborsare  alla  Regione  le  somme  percepite  a  titolo  di
contributo, aumentate degli interessi bancari in uso per  il  periodo
intercorrente  tra  la  data  di erogazione delle somme suddette e il
giorno della loro restituzione.