Art. 6. Decadenza dal contributo 1. Nel caso di inosservanza dell'impegno inerente la destinazione della sala, di cui al punto 5) del precedente art. 4, il beneficiario deve rimborsare alla Regione le somme percepite a titolo di contributo, aumentate degli interessi bancari in uso per il periodo intercorrente tra la data di erogazione delle somme suddette e il giorno della loro restituzione.