Art. 7.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Agli  oneri  derivanti  dall'applicazione della presente legge
previsti in L. 800.000.000 si provvede, ai sensi dell'art. 19, quinto
comma, della vigente legge regionale di contabilita' 9 dicembre 1977,
n. 72 e  successive  modificazioni,  mediante  prelevamento  di  pari
importo dal capitolo 80230, partita n. 30, del bilancio di previsione
per l'anno finanziario 1987. Nello stato di  previsione  della  spesa
del  bilancio  per  l'anno 1988 e' istituito il cap. 70174 denominato
"intervento regionale per l'adeguamento strutturale e funzionale alle
norme  di  sicurezza  delle  sale cinematografiche e teatrali" con lo
stanziamento di L. 800.000.000.