Art. 7. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in L. 800.000.000 si provvede, ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della vigente legge regionale di contabilita' 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 80230, partita n. 30, del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 e' istituito il cap. 70174 denominato "intervento regionale per l'adeguamento strutturale e funzionale alle norme di sicurezza delle sale cinematografiche e teatrali" con lo stanziamento di L. 800.000.000.