Art. 10. Competenze e organizzazione della segreteria regionale per le attivita' produttive ed economiche del settore primario 1. L'art. 8 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, e' cosi' sostituito: "Art. 8. (Competenze e organizzazione della segreteria regionale per le attivita' produttive ed economiche del settore primario - Sono assegnati alla competenza della segreteria regionale per le attivita' ed economiche del settore primario: a) l'agricoltura, le attivita' speciali connesse e i competenti rapporti con la CEE; b) la salvaguardia del patrimonio, della flora e della fauna; c) l'alimentazione e l'educazione alimentare; d) l'economia montana e le foreste; e) la bonifica e l'irrigazione; f) la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate; g) l'associazionismo agricolo, l'agroindustria, l'attivita' di promozione e valorizzazione dei prodotti agro-alimentari; h) l'agrometeorologia. La segreteria regionale per le attivita' produttive ed economiche del settore primario si articola in: 1) Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la CEE; 2) Dipartimento per i servizi speciali dell'agricoltura; 3) Dipartimento per l'alimentazione e l'educazione alimentare; 4) Dipartimento per l'agro-tecnologia; 5) Dipartimento per l'agrometeorologia; 6) Dipartimento per la bonifica; 7) Dipartimento per le foreste e l'economia montana; 8) Osservatorio per le malattie delle piante; 9) Ispettorati regionali per l'agricoltura. L'osservatorio per le malattie delle piante e gli ispettorati regionali per l'agricoltura sono unita' organizzative dipartimentali cui e' preposto un dirigente regionale generale".