Art. 10.
 
Competenze   e  organizzazione  della  segreteria  regionale  per  le
attivita' produttive ed economiche del settore primario
 
   1.  L'art.  8  della  legge  regionale  26  novembre 1973, n. 25 e
successive modificazioni e integrazioni, e' cosi' sostituito:
   "Art.  8.  (Competenze e organizzazione della segreteria regionale
per le attivita' produttive ed economiche del settore primario - Sono
assegnati alla competenza della segreteria regionale per le attivita'
ed economiche del settore primario:
     a)  l'agricoltura, le attivita' speciali connesse e i competenti
rapporti con la CEE;
     b) la salvaguardia del patrimonio, della flora e della fauna;
     c) l'alimentazione e l'educazione alimentare;
     d) l'economia montana e le foreste;
     e) la bonifica e l'irrigazione;
     f)  la  difesa  contro  le  malattie  e i parassiti delle piante
coltivate;
     g)  l'associazionismo  agricolo, l'agroindustria, l'attivita' di
promozione e valorizzazione dei prodotti agro-alimentari;
     h) l'agrometeorologia.
   La  segreteria regionale per le attivita' produttive ed economiche
del settore primario si articola in:
    1) Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la CEE;
    2) Dipartimento per i servizi speciali dell'agricoltura;
    3) Dipartimento per l'alimentazione e l'educazione alimentare;
    4) Dipartimento per l'agro-tecnologia;
    5) Dipartimento per l'agrometeorologia;
    6) Dipartimento per la bonifica;
    7) Dipartimento per le foreste e l'economia montana;
    8) Osservatorio per le malattie delle piante;
    9) Ispettorati regionali per l'agricoltura.
   L'osservatorio  per  le  malattie  delle  piante e gli ispettorati
regionali per l'agricoltura sono unita' organizzative  dipartimentali
cui e' preposto un dirigente regionale generale".