Art. 11.
 
Competenze e organizzazione della segreteria regionale per le
   attivita'  produttive  ed  economiche  dei  settori  secondario  e
   terziario.
 
   1.  L'art.  9  della  legge  regionale  26  novembre 1973, n. 25 e
successive modificazioni e integrazioni, e' cosi' sostituito:
   "Art.  9.  (Competenze e organizzazione della segreteria regionale
per le attivita' produttive ed economiche dei  settori  secondario  e
terziario.
Sono  assegnati  alla  competenza  della  segreteria regionale per le
attivita'  produttive  ed  economiche  dei   settori   secondario   e
terziario:
     a) l'artigianato;
     b) l'industria;
     c) l'energia;
     d) il commercio;
     e) i mercati;
     f) l'attivita' promozionale;
     g) le fiere;
     h) i problemi del lavoro.
   La  segreteria regionale per le attivita' produttive ed economiche
dei settori secondario e terziario si articola in:
    1) Dipartimento per l'artigianato;
    2) Dipartimento per l'industria e l'energia;
    3) Dipartimento per il commercio e mercati;
    4) Dipartimento per le attivita' promozionali;
    5) Dipartimento per i problemi del lavoro.