Art. 11. Competenze e organizzazione della segreteria regionale per le attivita' produttive ed economiche dei settori secondario e terziario. 1. L'art. 9 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, e' cosi' sostituito: "Art. 9. (Competenze e organizzazione della segreteria regionale per le attivita' produttive ed economiche dei settori secondario e terziario. Sono assegnati alla competenza della segreteria regionale per le attivita' produttive ed economiche dei settori secondario e terziario: a) l'artigianato; b) l'industria; c) l'energia; d) il commercio; e) i mercati; f) l'attivita' promozionale; g) le fiere; h) i problemi del lavoro. La segreteria regionale per le attivita' produttive ed economiche dei settori secondario e terziario si articola in: 1) Dipartimento per l'artigianato; 2) Dipartimento per l'industria e l'energia; 3) Dipartimento per il commercio e mercati; 4) Dipartimento per le attivita' promozionali; 5) Dipartimento per i problemi del lavoro.