Art. 17.
                        Conferimento incarichi
 
   1.  L'art.  3  della  legge  regionale 19 novembre 1974, n. 57, e'
cosi' sostituito:
   "Art.  3.  (Conferimento  incarichi).  -  L'incarico di segretario
generale, dirigente di segreteria  regionale  e  di  assistente  puo'
essere  conferito  a  cittadini  italiani che abbiano compiuto il 35
anno di eta' e che, salvo quanto  stabilito  nelle  disposizioni  che
seguono,  siano in possesso dei requisiti indicati ai punti b ), d ),
e) dell'art. 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.
   I  dirigenti  di  cui  al  comma  precedente  non  potranno essere
trattenuti in servizio oltre il compimento del 65 anno di eta'".