Art. 17. Conferimento incarichi 1. L'art. 3 della legge regionale 19 novembre 1974, n. 57, e' cosi' sostituito: "Art. 3. (Conferimento incarichi). - L'incarico di segretario generale, dirigente di segreteria regionale e di assistente puo' essere conferito a cittadini italiani che abbiano compiuto il 35 anno di eta' e che, salvo quanto stabilito nelle disposizioni che seguono, siano in possesso dei requisiti indicati ai punti b ), d ), e) dell'art. 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65. I dirigenti di cui al comma precedente non potranno essere trattenuti in servizio oltre il compimento del 65 anno di eta'".