Art. 5.
             Organico del consiglio - Copertura dei posti
 
   1.  Per  la copertura di posti vacanti nell'organico del personale
del consiglio, la  giunta  regionale,  ove  non  disponga  di  idoneo
personale  da  assegnare  provvede  a  bandire  appositi concorsi, su
richiesta dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.