Art. 6.
          Profili professionali del personale del Consiglio
 
   1.  Per  le  specifiche esigenze del consiglio regionale, gli atti
organizzativi degli uffici consiliari, emessi a  norma  dell'art.  15
della  legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, cosi' come sostituito
dall'art.  2  della  presente  legge,  nell'ambito  delle  qualifiche
funzionali previste dall'art. 14 della legge regionale 3 luglio 1984,
n. 30, individuano profili professionali anche diversi da  quelli  di
cui all'art. 1, secondo comma della legge regionale 8 aprile 1986, n.
15.
   2. Nell'ipotesi di cui al primo comma sono applicabili le speciali
procedure di reclutamento previste dall'art. 5 della legge  regionale
30  novembre  1983,  n. 58, e dall'art. 15, quarto comma, della legge
regionale 3 luglio  1984,  n.  30.  La  giunta  regionale  adotta  le
conseguenti deliberazioni su richiesta dell'ufficio di presidenza del
consiglio regionale.