Art. 6. Profili professionali del personale del Consiglio 1. Per le specifiche esigenze del consiglio regionale, gli atti organizzativi degli uffici consiliari, emessi a norma dell'art. 15 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, cosi' come sostituito dall'art. 2 della presente legge, nell'ambito delle qualifiche funzionali previste dall'art. 14 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30, individuano profili professionali anche diversi da quelli di cui all'art. 1, secondo comma della legge regionale 8 aprile 1986, n. 15. 2. Nell'ipotesi di cui al primo comma sono applicabili le speciali procedure di reclutamento previste dall'art. 5 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 58, e dall'art. 15, quarto comma, della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30. La giunta regionale adotta le conseguenti deliberazioni su richiesta dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.