Art. 8.
        Competenze e organizzazione della segreteria regionale
                  per la sanita' e i servizi sociali
 
   1.  L'art.  6  della  legge  regionale  26  novembre 1973, n. 25 e
successive modificazioni e integrazioni, e' cosi' sostituito:
   "Art.  6.  (Competenze e organizzazione della segreteria regionale
per la sanita' e i servizi sociali). - Sono assegnati alla competenze
della segreteria regionale per la sanita' e i servizi sociali:
     a) l'assistenza sanitaria;
     b) i servizi sanitari;
     c) l'igiene pubblica;
     d) i servizi veterinari;
     e) i servizi sociali;
     f) la prevenzione e il recupero delle devianze sociali;
     g) la gestione della spesa del fondo sanitario;
     h) l'emigrazione e l'immigrazione.
   La  Segreteria  regionale  per  la  sanita' e i servizi sociali si
articola in:
    1) Dipartimento per l'assistenza sanitaria;
    2) Dipartimento per i servizi sanitari;
    3) Dipartimento per l'igiene pubblica;
    4) Dipartimento per i servizi veterinari;
    5) Dipartimento per la gestione delle spese sanitarie;
    6) Dipartimento per i servizi sociali;
    7) Dipartimento per le politiche giovanili e la prevenzione;
    8) Dipartimento per l'emigrazione e l'immigrazione".