Art. 8. Competenze e organizzazione della segreteria regionale per la sanita' e i servizi sociali 1. L'art. 6 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, e' cosi' sostituito: "Art. 6. (Competenze e organizzazione della segreteria regionale per la sanita' e i servizi sociali). - Sono assegnati alla competenze della segreteria regionale per la sanita' e i servizi sociali: a) l'assistenza sanitaria; b) i servizi sanitari; c) l'igiene pubblica; d) i servizi veterinari; e) i servizi sociali; f) la prevenzione e il recupero delle devianze sociali; g) la gestione della spesa del fondo sanitario; h) l'emigrazione e l'immigrazione. La Segreteria regionale per la sanita' e i servizi sociali si articola in: 1) Dipartimento per l'assistenza sanitaria; 2) Dipartimento per i servizi sanitari; 3) Dipartimento per l'igiene pubblica; 4) Dipartimento per i servizi veterinari; 5) Dipartimento per la gestione delle spese sanitarie; 6) Dipartimento per i servizi sociali; 7) Dipartimento per le politiche giovanili e la prevenzione; 8) Dipartimento per l'emigrazione e l'immigrazione".