Art. 9.
                     Competenze e organizzazione
             della segreteria regionale per il territorio
 
   1.  L'art.  7  della  legge  regionale  26  novembre 1973, n. 25 e
successive modificazioni e integrazioni, e' cosi' sostituito:
   "Art.  7.  (Competenze e organizzazione della segreteria regionale
per il territorio). - Sono assegnati alla competenze della segreteria
regionale per il territorio:
     a) i lavori pubblici di competenza e di interesse regionale;
     b)  la  viabilita',  la navigazione interna e i porti lacuali, i
trasporti pubblici;
     c) l'edilizia abitativa;
     d) l'urbanistica e i beni ambientali;
     e) l'ecologia e la tutela dell'ambiente;
     f) la geologia e le attivita' estrattive;
     g) la protezione civile.
   La segreteria regionale per il territorio si articola in:
    1) Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali;
      a) Area dell'ecologia e tutela dell'ambiente:
    1) Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente;
    2) Dipartimento per la geologia e le attivita' estrattive;
      b)  Area dei lavori pubblici, della viabilita' e dei trasporti:
    1) Dipartimento per i lavori pubblici;
    2) Dipartimento per l'edilizia abitativa;
    3) Dipartimento per la protezione civile;
    4) Dipartimento per la viabilita' e i trasporti;
    5) Dipartimento per la politica delle infrastrutture;
    6) Geni civili regionali.
   I  geni  civili regionali sono unita' organizzative dipartimentali
cui e' preposto un dirigente regionale generale".