Art. 9. Competenze e organizzazione della segreteria regionale per il territorio 1. L'art. 7 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, e' cosi' sostituito: "Art. 7. (Competenze e organizzazione della segreteria regionale per il territorio). - Sono assegnati alla competenze della segreteria regionale per il territorio: a) i lavori pubblici di competenza e di interesse regionale; b) la viabilita', la navigazione interna e i porti lacuali, i trasporti pubblici; c) l'edilizia abitativa; d) l'urbanistica e i beni ambientali; e) l'ecologia e la tutela dell'ambiente; f) la geologia e le attivita' estrattive; g) la protezione civile. La segreteria regionale per il territorio si articola in: 1) Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali; a) Area dell'ecologia e tutela dell'ambiente: 1) Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente; 2) Dipartimento per la geologia e le attivita' estrattive; b) Area dei lavori pubblici, della viabilita' e dei trasporti: 1) Dipartimento per i lavori pubblici; 2) Dipartimento per l'edilizia abitativa; 3) Dipartimento per la protezione civile; 4) Dipartimento per la viabilita' e i trasporti; 5) Dipartimento per la politica delle infrastrutture; 6) Geni civili regionali. I geni civili regionali sono unita' organizzative dipartimentali cui e' preposto un dirigente regionale generale".