(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 6 del 29 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La giunta regionale e' autorizzata a disporre la concessione di contributi a favore di privati danneggiati da calamita' naturali verificatesi successivamente al primo gennaio 1983 e fino all'entrata in vigore della presente legge.