(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 6
                         del 29 gennaio 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1. La giunta regionale e' autorizzata a disporre la concessione di
contributi a favore di  privati  danneggiati  da  calamita'  naturali
verificatesi successivamente al primo gennaio 1983 e fino all'entrata
in vigore della presente legge.