Art. 2.
                             Destinatari
 
   1.  I proprietari o gli aventi causa di abitazioni o di fabbricati
di qualsiasi natura e  destinazione  distrutti  o  danneggiati  dalle
calamita'  naturali  possono  presentare  domanda  ai  comuni  in cui
insistono gli immobili nel  termine  perentorio  di  sessanta  giorni
dalla  data  di  pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione
della  deliberazione  della  giunta  regionale  con  la  quale   sono
individuate le aree colpite dagli eventi calamitosi.
   2.  Possono  essere ammesse a contributo anche la riparazione o la
sostituzione di  beni  mobili  strettamente  destinati  all'attivita'
produttiva o lavorativa.
   3.  La domanda va corredata da una relazione descrittiva dei danni
e deve precisare la spesa necessaria o sostenuta per la riparazione o
ricostruzione del bene danneggiato.
   4.  I  comuni  individuati  a  norma  del comma primo provvedono a
effettuare, entro i trenta giorni  successivi  al  recepimento  della
domanda,   gli  accertamenti  necessari  e  trasmettono  alla  giunta
regionale   l'elenco   degli   aventi   diritto   con   l'indicazione
dell'importo ritenuto ammissibile.