Art. 2. Destinatari 1. I proprietari o gli aventi causa di abitazioni o di fabbricati di qualsiasi natura e destinazione distrutti o danneggiati dalle calamita' naturali possono presentare domanda ai comuni in cui insistono gli immobili nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione della deliberazione della giunta regionale con la quale sono individuate le aree colpite dagli eventi calamitosi. 2. Possono essere ammesse a contributo anche la riparazione o la sostituzione di beni mobili strettamente destinati all'attivita' produttiva o lavorativa. 3. La domanda va corredata da una relazione descrittiva dei danni e deve precisare la spesa necessaria o sostenuta per la riparazione o ricostruzione del bene danneggiato. 4. I comuni individuati a norma del comma primo provvedono a effettuare, entro i trenta giorni successivi al recepimento della domanda, gli accertamenti necessari e trasmettono alla giunta regionale l'elenco degli aventi diritto con l'indicazione dell'importo ritenuto ammissibile.