Art. 3. Misura del contributo 1. La giunta regionale, in relazione alle disponibilita' di bilancio, determina la misura del contributo che in ogni caso non puo' eccedere il 50% dell'importo ritenuto ammissibile e provvedere ad accreditare ai comuni le somme necessarie per la corresponsione dei contributi. 2. Il sindaco e' delegato a erogare i contributi previo accertamento della titolarita' del diritto al contributo e della regolarita' della documentazione dimostrativa della spesa sostenuta.