Art. 3.
                        Misura del contributo
 
   1.  La  giunta  regionale,  in  relazione  alle  disponibilita' di
bilancio, determina la misura del contributo che  in  ogni  caso  non
puo'  eccedere  il 50% dell'importo ritenuto ammissibile e provvedere
ad accreditare ai comuni le somme necessarie  per  la  corresponsione
dei contributi.
   2.   Il   sindaco  e'  delegato  a  erogare  i  contributi  previo
accertamento della titolarita' del  diritto  al  contributo  e  della
regolarita'  della documentazione dimostrativa della spesa sostenuta.