Art. 5.
                          Norma finanziaria
 
   1.  All'onere  di  lire  1.000 milioni derivante dall'applicazione
della presente legge si  provvede,  mediante  l'edeguamento  di  pari
importo,  per  competenza  e per cassa, dalla partita n. 14 del fondo
globale per le spese di investimento iscritto  al  cap.  80230  dello
stato  di  previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario
1988.
   2.  Nello  stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno
finanziario 1988 e' iscritto il cap. 53030 denominato  "Interventi  a
favore   delle   popolazioni   colpite  da  calamita'  naturali"  con
stanziamento di lire 1.000 milioni per competenza e per cassa.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione Veneto.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Veneto.
    Venezia, addi' 26 gennaio 1988
 
                               BERNINI