Art. 5. Norma finanziaria 1. All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, mediante l'edeguamento di pari importo, per competenza e per cassa, dalla partita n. 14 del fondo globale per le spese di investimento iscritto al cap. 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 e' iscritto il cap. 53030 denominato "Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali" con stanziamento di lire 1.000 milioni per competenza e per cassa. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto. Venezia, addi' 26 gennaio 1988 BERNINI